domenica 26 marzo 2023

Sgroi - 147 - ACCADEMIA DELLA CRUSCA E CORTE DI CASSAZIONE DINANZI AL PROBLEMA DEL GENERE GRAMMATICALE DEI NOMI DI PROFESSIONE



di Salvatore Claudio Sgroi

 

1. L'evento storico

Il 9 marzo nel sito dell'Accademia della Crusca è apparsa la risposta al quesito postole dal Comitato Pari opportunità del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione riguardo al problema del genere grammaticale dei titoli professionali nella scrittura degli atti giudiziari.

La risposta dell'Accademia, nel suo ruolo si potrebbe dire "di Cassazione", è stata puntuale ed equilibrata con "indicazioni pratiche" per niente "proscrizioni" o imposizione di "regole" rigide, ma al più "raccomandazioni".

 

2. Presupposto (errato) del genere grammaticale con funzione di indicazione del sesso

L'Accademia muove dal presupposto (errato) del quesito della Corte di Cassazione secondo cui il genere grammaticale (maschile/femminile) avrebbe la funzione di segnalare il sesso (maschio/femmina) dei referenti dei nomi animati personali.

Un presupposto peraltro contestato dalla stessa Accademia che richiama il riferimento a Claude Lévi-Strauss e Georges Dumézil, già indicato in un testo del 2017, per i quali il genere grammaticale ha valore "puramente [...] strutturale [...], formale, [...] estraneo alla componente del sesso". Ovvero la funzione del genere grammaticale essendo quella di garantire la coesione morfo-sintattica attraverso l'accordo ai fini della comprensione.

Il riferimento del genere al sesso è del tutto secondario, e non privo di contraddizioni, come ricordato dalla stessa Crusca nel caso dei "nomi di professione grammaticalmente femminili ma validi anche per il maschile [= referenti maschi]" ovvero i nomi "promiscui" (o "epiceni"), quali la guardia giurata (uomo/donna), la spia (uomo/donna), la sentinella (uomo/donna); la guida turistica (uomo/donna), o "i nomi grammaticalmente maschili ma validi anche o solo [...] per il [sesso] femminile, come il membro, e il soprano [donna/uomo]", ma normativamente "è accettabile anche la soprano".

 

3. Quali le "raccomandazioni" dell'Accademia della Crusca?

Quali sono le "indicazioni" fornite dall'Accademia della Crusca?

(i) "Limitare il più possibile" il "riferimento raddoppiato", potenzialmente "comico"o "inappropriato", es. cittadine e cittadini, il plurale inclusivo i cittadini essendo valido per indicare 'uomini e donne'. Ma non è ammesso, invero contraddittoriamente, il "singolare inclusivo" es. l'uomo per indicare 'l'uomo e la donna'. Il "maschile non marcato" è tuttavia ammesso nel caso p.e. "degli atti [...] controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri".

(ii) Omissione dell'art. con i cognomi di donne, es. la presenza di Rossi (e non già "della Rossi"). Comunemente si oppone invece il masch. per es. "il Sabatini (Francesco, storico della lingua) vs la Sabatini (Alma, sostenitrice della teoria sessista del genere grammaticale)", oppure "Sabatini vs la Sabatini". E tuttavia la Crusca prevede, in alternativa all'omissione dell'art., ai fini di una "maggiore chiarezza", l'uso del nome di battesimo, es. la presenza di Maria Rossi o della qualifica es. la presenza della testimone Rossi.

(iii) Esclusione dei "segni eterodossi", in quanto inesistenti nella grafia e fonia dell'italiano, quali l'asterisco es. Car* o lo schwa es. Carə per 'cari/care'.

(iv) Utilizzo "senza esitazioni" dei nomi femminili previsti dalle regole di formazione dei femminili (o "mozione") in italiano, ovvero:

 (a) "nomi mobili" con desinenza -o/-a, ess. magistrat-o/-a, prefett-o/-a, avvocat-o/-a, ecc.;

(b) "nomi mobili" con suffissi -iere/-iera, es. caval-iere/-iera (con l'eccezione del cavaliere del lavoro uomo o donna); -ore/-rice, ess. il tutore vs la tutrice, procuratore vs procuratrice; -ore/-ora ess. assess-ore/-ora, pret-ore/-ora, difens-ore/-ora, ma profess-ore vs professor-essa, commilit-one/-ona, ecc.

(v) "Nomi ambigeneri", ess. il/la collega (pl. "i colleghi vs le colleghe, ma anche il pl. inclusivo i colleghi uomini e donne), il/la giudice (pl. "i giudici vs le giudici", ma anche il pl. inclusivo i giudici uomini e donne).

(vi) Composto Pubblico ministero vs Pubblica ministera, da ricordare accanto alla sigla PM leggi /ppiemme/, ambigenere il/la PM /ppiemme/.

(vii) Nomi composti con vice-, pro-, e sotto-, ess. il vicesindaco 'uomo che sostituisce il sindaco/la sindaca' vs la vicesindaco 'donna che sostituisce il sindaco/la sindaca', il prosindaco 'uomo che sostituisce provvisoriamente il sindaco/la sindaca' vs la prosindaca 'donna che sostituisce provvisoriamente il sindaco/la sindaca', il prorettore vicario vs la prorettrice vicaria, il sottosegretario vs la sottosegretaria, il sottoprefetto vs la sottoprefetta.

Si esclude invece espressamente la ulteriore distinzione 'maschio/femmina' relativa al secondo costituente di tali composti, ovvero si esclude la distinzione tra il vicesindaco 'il vice del sindaco' 'uomo che sostituisce il sindaco' e il vicesindaca 'il vice della sindaca', 'uomo che sostituisce la sindaca'; la vicesindaco 'la vice del sindaco' e la vicesindaca 'la vice della sindaca', ecc.

Una ricerca empirica di qualche interesse sarebbe tuttavia quella di verificare in quali città e università si faccia la distinzione un pò logicistica in oggetto.











 

(Le immagini sono riprese dalla Rete, di dominio pubblico, quindi. Se víolano i diritti d'autore scrivetemi; saranno prontamente rimosse: fauras@iol.it)

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