di
Salvatore Claudio Sgroi
1.
L'evento storico
Il 9 marzo nel sito dell'Accademia della
Crusca è apparsa la risposta al quesito postole dal Comitato Pari opportunità
del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione riguardo al problema del
genere grammaticale dei titoli professionali nella scrittura degli atti
giudiziari.
La risposta dell'Accademia, nel suo
ruolo si potrebbe dire "di Cassazione", è stata puntuale ed
equilibrata con "indicazioni pratiche" per niente
"proscrizioni" o imposizione di "regole" rigide, ma al più
"raccomandazioni".
2.
Presupposto (errato) del genere grammaticale con funzione di indicazione del sesso
L'Accademia muove dal presupposto (errato)
del quesito della Corte di Cassazione secondo cui il genere grammaticale
(maschile/femminile) avrebbe la funzione di segnalare il sesso
(maschio/femmina) dei referenti dei nomi animati personali.
Un presupposto peraltro contestato dalla
stessa Accademia che richiama il riferimento a Claude Lévi-Strauss e Georges
Dumézil, già indicato in un testo del 2017, per i quali il genere grammaticale
ha valore "puramente [...] strutturale [...], formale, [...] estraneo alla
componente del sesso". Ovvero la funzione del genere grammaticale essendo
quella di garantire la coesione morfo-sintattica attraverso l'accordo ai fini
della comprensione.
Il riferimento del genere al sesso è del
tutto secondario, e non privo di contraddizioni, come ricordato dalla stessa Crusca
nel caso dei "nomi di professione grammaticalmente femminili ma validi
anche per il maschile [= referenti maschi]" ovvero i nomi
"promiscui" (o "epiceni"), quali la guardia giurata (uomo/donna), la spia (uomo/donna), la sentinella
(uomo/donna); la guida turistica (uomo/donna), o "i nomi grammaticalmente
maschili ma validi anche o solo [...] per il [sesso] femminile, come il membro, e il soprano [donna/uomo]", ma normativamente "è
accettabile anche la soprano".
3.
Quali le "raccomandazioni" dell'Accademia della Crusca?
Quali sono le "indicazioni" fornite
dall'Accademia della Crusca?
(i) "Limitare il più
possibile" il "riferimento raddoppiato", potenzialmente
"comico"o "inappropriato", es. cittadine e cittadini, il plurale inclusivo i cittadini essendo valido per indicare 'uomini e donne'. Ma non è
ammesso, invero contraddittoriamente, il "singolare inclusivo" es. l'uomo per indicare 'l'uomo e la donna'.
Il "maschile non marcato" è tuttavia ammesso nel caso p.e.
"degli atti [...] controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei
ministri".
(ii) Omissione dell'art. con i cognomi
di donne, es. la presenza di Rossi (e
non già "della Rossi"). Comunemente
si oppone invece il masch. per es. "il
Sabatini (Francesco, storico della lingua) vs la Sabatini (Alma, sostenitrice della teoria sessista del genere
grammaticale)", oppure "Sabatini
vs la Sabatini". E tuttavia la
Crusca prevede, in alternativa all'omissione dell'art., ai fini di una
"maggiore chiarezza", l'uso del nome di battesimo, es. la presenza di Maria Rossi o della
qualifica es. la presenza della testimone
Rossi.
(iii) Esclusione dei "segni
eterodossi", in quanto inesistenti nella grafia e fonia dell'italiano, quali
l'asterisco es. Car* o lo schwa es. Carə per 'cari/care'.
(iv) Utilizzo "senza
esitazioni" dei nomi femminili previsti dalle regole di formazione dei
femminili (o "mozione") in italiano, ovvero:
(a) "nomi mobili" con desinenza -o/-a, ess. magistrat-o/-a, prefett-o/-a,
avvocat-o/-a, ecc.;
(b) "nomi mobili" con suffissi
-iere/-iera, es. caval-iere/-iera (con l'eccezione del cavaliere del lavoro uomo o donna); -ore/-rice, ess. il tutore vs la tutrice, procuratore vs procuratrice; -ore/-ora ess.
assess-ore/-ora, pret-ore/-ora, difens-ore/-ora, ma profess-ore vs professor-essa,
commilit-one/-ona, ecc.
(v) "Nomi ambigeneri", ess. il/la collega (pl. "i colleghi vs le colleghe, ma anche il pl. inclusivo i colleghi uomini e donne), il/la
giudice (pl. "i giudici vs le giudici", ma anche il pl.
inclusivo i giudici uomini e donne).
(vi) Composto Pubblico ministero vs Pubblica
ministera, da ricordare accanto alla sigla PM leggi /ppiemme/, ambigenere
il/la PM /ppiemme/.
(vii) Nomi composti con vice-, pro-, e sotto-, ess. il vicesindaco 'uomo che sostituisce il
sindaco/la sindaca' vs la vicesindaco 'donna
che sostituisce il sindaco/la sindaca', il
prosindaco 'uomo che sostituisce provvisoriamente il sindaco/la sindaca' vs
la prosindaca 'donna che sostituisce
provvisoriamente il sindaco/la sindaca',
il prorettore vicario vs la
prorettrice vicaria, il
sottosegretario vs la sottosegretaria,
il sottoprefetto vs la sottoprefetta.
Si esclude invece espressamente la
ulteriore distinzione 'maschio/femmina' relativa al secondo costituente di tali
composti, ovvero si esclude la distinzione tra il vicesindaco 'il vice del sindaco' 'uomo che sostituisce il
sindaco' e il vicesindaca 'il vice
della sindaca', 'uomo che sostituisce la sindaca'; la vicesindaco 'la vice del sindaco' e la vicesindaca 'la vice della sindaca', ecc.
Una ricerca empirica di qualche
interesse sarebbe tuttavia quella di verificare in quali città e università si
faccia la distinzione un pò logicistica in oggetto.
(Le
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diritti d'autore scrivetemi; saranno prontamente rimosse: fauras@iol.it)